IL SOVRAINDEBITAMENTO NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA- UNA BREVE DISAMINA DEI NUOVI ISTITUTI

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Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio, il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), contiene la riforma organica delle procedure concorsuali, di cui all’attuale “legge fallimentare” , nonché della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3/2012) . Il nuovo Codice entrarà in vigore a partire dal 15 agosto 2020. In questa sede si intende decrivere, seppur in breve, le novità che nel testo normativo citato riguardano le procedure relative al sovreindebitamento, queste ultime oggetto di particolare impegno ed attenzione da parte dell’ufficio legale del Confidi Calabria.
La Legge 27 gennaio 2012, n.3, così come emendata dal recentissimo Codice (D.Lgs. 14/2019), contiene la disciplina di una serie di procedure previste dal legislatore al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali. Per «sovraindebitamento» si intende una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni” (art. 6, co. 2, L.n. 3/2012).  Si tratta di una disciplina che nel nuovo Codice della crisi e Dell’Impresa prevede quattro modalità
di soluzione della crisi del debitore che, di fatto, vanno a sostituirsi alle tre procedure già previste nella L. n. 3/2012 (piano del consumatore, dell’accordo con i creditori e della liquidazione del patrimonio) Ma entriamo nel dettaglio. Il ”Piano del consumatore” si trasforma nella “Ristrutturazione dei debiti del consumatore”. Di grande rilievo nella nuova procedura è sicuramente la scomparsa della valutazione del giudice sulla diligenza del debitore (indebitamento assunto con colpa) e che di fatto costituisce un ostacolo all’accesso nella precedente disciplina di cui alla L. 3/2012. Nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, per ottenere l’accesso (e dunque l’omologa del piano), sarà sufficiente quindi solo l’assenza di colpa grave, malafede o frode. Quanto al giudizio di convenienza economica, scompare il ruolo dell’OCC e rimane quello, eventuale, da parte del giudice che si esprimerà in tal senso solo nel caso di contestazioni da parte dei creditori. Infine, quanto al ruolo di questi ultimi nel nuovo procedimento, importante novità è che se chi ha erogato il credito non ha anche tenuto conto del merito creditizio non potrà opporsi al piano. Questa nuova valutazione sarà fatta a cura dell’OCC nella propria relazione. Per quanto riguarda l’”Accordo del debitore”, l’istituto scompare lasciando il passo al “Concordato minore” . Di estrema rilevanza è che questa procedura, a differenza del passato, è inibita ai consumatori che avranno a disposizione solo lo strumento della “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” (e la liquidazione controllata). Il “Concordato minore”, come quello “maggiore”, nella nuova disciplina è previsto solo nell’ipotesi di continuità aziendale, salvo che non sia possibile contare su cospique risorse esterne. Riguarderà quindi professionisti, le imprese “minori” e le imprese agricole. Quanto alla valutazione dei creditori, saranno sufficienti il 50% dei crediti (prima il 60%) e permane il favorevolissimo meccanismo del silenzio-assenso. Completamente rivoluzionata è anche la “Liquidazione del patrimonio” che ora diventa
“Liquidazione controllata del sovraindebitato” nell’ambito della Liquidazione giudiziale. Grande novità è che ora la domanda, anche se pendono procedure esecutive, può essere presentata da un creditore o, se impresa, dal P.M. L’accesso alla procedura, inoltre, non è precluso da eventuali atti in frode. Scompare infine la relazione particolareggiata dell’OCC che si limiterà solo alla valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata nonché ad illustrare la situazione economica del debitore. Infine, vera e propria novità la troviamo nell’articolo 283 del dlgs n. 14/2019 che introduce un nuovo strumento: l’esdebitazione di diritto del “Debitore incapiente”. Con questo nuovo istituto sarà esdebitabile anche chi ha solo debiti e nessun patrimonio, purché meritevole (assenza di atti in
frode e mancanza di dolo o colpa grave). In tal caso si dovranno eventualmente pagare i creditori solo se entro quattro anni dall’inizio della procedura pervengano al debitore utili che consentano un pagamento superiore al 10% dei creditori stessi. E’ inimnaginabile la platea dei soggetti che potrebbero ricorrere a tale rimedio ! (dai fidejussori già escussi a coloro che hanno debiti verso lo Stato, ma nessun bene per farvi fronte). Per concludere, è evidente il favor del legislatore e l’intento di fornire un rimedio alle situazioni di difficoltà economica che investono ai giorni nostri diverse realtà. L’auspicio è che di questa tendenza, attesa l’entrata in vigore della nuova disciplina prevista solo per il 2020, tengano conto sin da ora anche i nostri Tribunali, oggi ancora troppo restii a favorire l’accesso alle procedure anzidette.

Avv. Claudia Vena

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